La natura dei pareri dell’ANAC deve essere valutata caso per caso

Paola Martiello
07 Settembre 2016

In linea di principio, i pareri dell'ANAC non hanno ex se un valore obbligatorio o vincolante; tuttavia, la loro incidenza sulla fattispecie va valutata sempre caso per caso, con riguardo alla loro capacità di integrare la motivazione del provvedimento finale. Dunque, se il parere dell'Autorità è richiamato in un atto come parte sostanzialmente integrativa dei presupposti che hanno determinato l'esercizio dell'autotutela e il conseguente annullamento di una gara, esso è impugnabile dal soggetto leso, unitamente al provvedimento dell'amministrazione Comunale che ne recepisce i contenuti.

La questione affrontata nella pronuncia in commento riguarda il tema della lesività di un parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sugli atti di una gara per l'affidamento in concessione di beni pubblici su area pubblica a fini commerciali, successivamente annullati in autotutela.

Nel caso di specie, il Collegio respinge l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione (sia pure in via congiunta con il provvedimento in autotutela) dell'atto dell'ANAC, osservando che sebbene, in linea di principio, i pareri dell'Autorità non abbiano ex se un valore obbligatorio o vincolante, la loro incidenza sulla fattispecie va valutata pur sempre caso per caso, con riguardo alla loro capacità di integrare la motivazione del provvedimento finale (cfr. TAR Lazio, 21 febbraio 2012, n. 1730 e TAR Brescia, 28 gennaio 2011, n. 181 e Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2053). Nel caso di specie l'atto impugnato richiamava il parere dell'Autorità come parte sostanzialmente integrativa dei presupposti che avevano determinato l'esercizio dell'autotutela e dunque il TAR ne debba afferma l'impugnabilità, ancorché unitamente al provvedimento dell'amministrazione Comunale che ne recepisce i contenuti.

Il Collegio osserva dunque che anche se l'Autorità non ha richiesto o disposto l'annullamento della procedura, tuttavia le sue osservazioni hanno utilmente concorso – nel rapporto di leale collaborazione tra Amministrazioni – a determinare il convincimento dell'ufficio di avviare il procedimento di riesame della procedura stessa.