L’errore grave in attività professionale è causa di esclusione anche se si sia verificato nei riguardi di amministrazione diversa dalla stazione appaltante

Redazione Scientifica
07 Settembre 2017

La disposizione del d.lgs. n. 163 del 2006 art. 38, comma 1, lettera f)...

La disposizione dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006, impone due distinti comandi, rispettivamente volti ad escludere i soggetti: - che hanno commesso grave negligenza o malafede nei confronti della medesima stazione appaltante; - che hanno commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, a prescindere dal committente nei cui confronti l'errore sia stato commesso. Tale errore può essere accertato dalla stazione appaltante con qualsiasi mezzo di prova.

Il tenore della disposizione appare sufficientemente chiaro come entrambe le fattispecie non abbiano necessariamente riferimento al caso della condotta nei confronti della medesima stazione appellante che dispone l'esclusione. Occorre pertanto concludere che, ai fini della esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, la stazione appaltante può valutare la sussistenza dell'errore professionale grave verificatosi anche nel quadro di un precedente rapporto con altro soggetto.

La risoluzione di un precedente contratto con altra sstazione appaltante per la fornitura di apparecchi non compatibili e non idonei all'esecuzione dei lavori affidati, se certamente rientra nella fattispecie della negligenza grave, può altresì configurare il “grave errore nell'esercizio dell'attività professionale” e pertanto legittimamente l'Amministrazione può assumerli quale causa di esclusione.

La disposizione del Codice mira a garantire l'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione fin dal momento genetico, per cui è consentito all'Amministrazione di valutare i precedenti professionali delle imprese concorrenti e quindi di tenere conto anche di rapporti contrattuali intercorsi con Amministrazioni diverse. La stazione appaltante, pertanto, può accertare, in sede di verifica del possesso dei requisiti, se l'aggiudicatario provvisorio abbia commesso un “errore grave” nell'esercizio della sua attività professionale, a tal fine avvalendosi di “qualsiasi mezzo di prova”, acquisendo anche da altra Amministrazione la documentazione relativa al contratto risolto.

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