Puntualizzazioni sul requisito della regolarità fiscale

07 Novembre 2016

È legittima l'esclusione da una gara di appalto, per violazione grave e definitivamente accertata rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, motivata con riferimento al difetto del possesso del requisito della regolarità fiscale, nel caso in cui la concorrente, in un primo momento è stata ammessa al beneficio del pagamento rateale di un debito tributario superiore 10.000,00 euro, ma, successivamente, è decaduta dal medesimo beneficio per mancato pagamento di una rata.

Il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza di primo grado, ha dichiarato legittima l'esclusione da una gara di appalto, per violazione grave e definitivamente accertata rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, motivata con riferimento al difetto del possesso del requisito della regolarità fiscale, nel caso in cui la concorrente, in un primo momento è stata ammessa al beneficio del pagamento rateale di un debito tributario superiore 10.000,00 euro, ma, successivamente, è decaduta dal medesimo beneficio per mancato pagamento di una rata.

Il Collegio ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, l'esclusione di cui al comma 1, lett. g) deve essere intesa nel senso che: a) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (i.e.: per oltre diecimila euro); b) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Una volta che le violazioni siano state accertate, la predeterminazione legale dei richiamati parametri di gravità e definitività priva il giudice della possibilità di apprezzarne il contenuto concreto (in tal senso, ex multis, Cons. St., Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 907, in www.iusexplorer.it/Dejure).

Nel caso di specie, dagli atti risulta pacifico che l'insoluto tributario fosse superiore a diecimila euro e che, a seguito della revoca della sospensione del carico tributario precedentemente accordata, la società appellata risultasse inadempiente rispetto agli obblighi tributari da considerarsi – appunto – certi, scaduti ed esigibili.

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