Condanna alle spese del giudizio ed individuazione del valore della controversia

Redazione Scientifica
04 Novembre 2016

La questione relativa all'individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di giudizio è cosa differente rispetto all'individuazione del valore della controversia in relazione all'art. 29 c.c.p. ovvero ai fini del pagamento del contributo unificato.

La questione relativa all'individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di giudizio è cosa differente rispetto all'individuazione del valore della controversia in relazione all'art. 29 del codice dei contratti pubblici ovvero ai fini del pagamento del contributo unificato.

Per la liquidazione delle spese di lite l'individuazione del valore della controversia si deve tener conto di quanto stabilito nel d.m. 10 marzo 2014 contenente il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ed in particolare, di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del predetto decreto.

Per la determinazione del valore della controversia per le spese di lite in relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

In materia di appalti l'individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite da parte del giudice deve essere commisurato in via forfettaria tenendo conto dell'effettivo utile d'impresa conseguibile e non sulla base dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

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