Impugnazione bando di gara e natura escludente delle clausole

Redazione Scientifica
03 Marzo 2017

È da ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso con il quale viene richiesta al Tribunale una valutazione che consiste in una anticipazione di giudizio rispetto a...

È da ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso con il quale viene richiesta al Tribunale una valutazione che consiste in una anticipazione di giudizio rispetto a una mera eventualità, ossia l'esclusione dalla gara in applicazione di una clausola solo potenzialmente “escludente”. Peraltro, solo allorquando tale eventualità si verifichi, il concorrente potrà contestare non solo la ragionevolezza della valutazione operata dalla stazione appaltante (nella fattispecie, la rilevanza delle presunte “doglianze” nella pregressa effettuazione del servizio) bensì anche la legittimità di siffatta clausola di esclusione.

Viene ribadito che la regola generale al cospetto di un bando di gara non è quella della libera impugnabilità immediata della relativa lex specialis con la conseguenza che – chi agisce in giudizio avverso l'atto indittivo di una procedura, lamentandone un effetto lesivo immediato – è gravato di un onere di dimostrazione dell'allegata lesione che reclama di essere adempiuto facendo constare come la legge di gara impedisca ogni seria partecipazione alla selezione.

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