La mancata presentazione del PASSOE in sede di gara non può costituire motivo di esclusione

08 Aprile 2016

È illegittimo, per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 46, comma 1-bis del Codice, il provvedimento di esclusione dalla gara del concorrente che non abbia prodotto il PASSOE, sul presupposto (errato) che questo costituisca un requisito di partecipazione che deve essere “posseduto” alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. La mancata produzione del PASSOE rappresenta invero una semplice carenza documentale non qualificabile come “irregolarità essenziale”, regolarizzabile senza che sia dovuta alcuna sanzione.

Il TAR dichiara illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di un'impresa che non aveva inserito il PASSOE all'interno della documentazione amministrativa, ma lo aveva fornito nel corso della gara in seguito all'invito rivolto dalla commissione giudicatrice in sede di soccorso istruttorio.

Il Collegio, nell'accogliere il ricorso proposto avverso tale esclusione, evidenzia come il PASSOE rappresenta un semplice strumento attraverso cui l'operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPASS con il quale la stazione appaltante assolve, a norma dell'art. 6-bis, comma 1, c.c.p., all'obbligo di provvedere direttamente, presso gli Enti certificanti convenzionati con l'ANAC (tra cui Ministero della Giustizia, Unioncamere, Inail e Agenzia delle Entrate), all'acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara. La pronuncia sottolinea che la mancata produzione del PASSOE in sede di gara rappresenta una semplice carenza documentale, non qualificabile alla stregua di una irregolarità essenziale: ne consegue che il PASSOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto anche successivamente, regolarizzando dunque la documentazione senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria.

A supporto del proprio ragionamento, il Collegio richiama anche la posizione espressa dall'ANAC nella nota illustrativa al “Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”, nella quale viene affermato espressamente che «la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, c.c.p., essendo il PASSOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche».

Il Collegio, pertanto, fa propria la posizione dell'Autorità, affermando che l'unico termine previsto a pena di esclusione è quello fissato dall'Amministrazione al concorrente privo del PASSOE affinché lo “acquisisca” e lo produca alla stazione appaltante.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.