Obbligo di aderire alle convenzioni Consip

Benedetta Valcastelli
08 Giugno 2016

È legittimo l'annullamento in autotutela, da parte di un Comune, dell'aggiudicazione di una gara per l'affidamento del servizio di approvvigionamento di energia e combustibili, motivato dall'amministrazione sulla base dell'obbligo di aderire alla convezione Consip del settore di riferimento, ove questa sopraggiunta in corso di gara?

È legittimo l'annullamento in autotutela, da parte di un Comune, dell'aggiudicazione di una gara per l'affidamento del servizio di approvvigionamento di energia e combustibili, motivato dall'amministrazione sulla base dell'obbligo di aderire alla convezione Consip del settore di riferimento, ove questa sopraggiunta in corso di gara?

No, secondo la giurisprudenza tale esercizio del potere di autotutela deve ritenersi illegittimo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.l. n. 95 del 2012, è infatti fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nel settore merceologico dell'energia, rientrante fra le cd. “otto sorelle” (i.e. telefonia fissa, telefonia mobile, carburanti extra rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento e, a seguito del d.m. 22 dicembre 2015, il servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto) anche al di fuori delle convenzioni od accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali, «a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali».

Sulla base di tale principio, la recente giurisprudenza ha chiarito che, nel caso in cui la convenzione Consip sia intervenuta solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, e preveda corrispettivi superiori rispetto a quelli fissati nel contratto aggiudicato al di fuori di tale convenzione, l'aggiudicazione di tale contratto per l'affidamento del servizio di approvvigionamento di energia e combustibili deve ritenersi legittima; al più, ove la Convenzione recasse termini migliorativi nel senso di consentire un risparmio all'Amministrazione, questa avrebbe potuto ravvisare un'inopportunità sopravvenuta dell'aggiudicazione dell'appalto e provvedere con lo strumento della revoca, nei termini di cui alla disciplina contenuta nell'art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990; una similare facoltà avrebbe potuto essere esercitata, al fine di aderire alle migliori condizioni previste da una convenzione Consip, anche una volta stipulato il contratto, sebbene in tale caso sarebbe venuto in rilievo l'istituto del recesso (TAR Umbria, Sez. I, 03 giugno 2016, n. 482; CGA Sicilia, 21 gennaio 2015, n. 49).

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