Redazione Scientifica
08 Giugno 2016

In materia di appalti pubblici, la clausola sociale deve essere interpretata nel senso che...

In materia di appalti pubblici, la clausola sociale (secondo cui deve essere assicurato il passaggio del personale impiegato dall'affidatario uscente per l'esecuzione dell'appalto al nuovo affidatario) deve essere interpretata nel senso che, fermo l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle proprie dipendenze, il nuovo gestore del servizio può collocarne alcuni in altri contratti da esso eseguiti ed anche ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge allorché in esubero.

La clausola sociale, se da una parte funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, dall'altra non può esser tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.

La clausola sociale eventualmente prevista nella lex specialis di gara impone al nuovo affidatario dell'appalto di assorbire il personale di quello uscente, ma non anche quello di destinarlo all'esecuzione di quel medesimo contratto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.