Dimostrazione e valutabilità dei servizi di architettura e di ingegneria svolti in favore di committenti privati

Redazione Scientifica
08 Giugno 2016

I servizi di architettura e ingegneria svolti in favore di soggetti privati, diversamente da quelli espletati in favore di soggetti pubblici, non sono...

I servizi di architettura e ingegneria svolti in favore di soggetti privati, diversamente da quelli espletati in favore di soggetti pubblici, non sono suscettibili di validazione da parte dell'Amministrazione che ha commissionato i servizi. Il regolare svolgimento di questi ultimi, pertanto, deve essere dimostrato con l'attestazione di avvenuta esecuzione dell'opera ai sensi dell'art. 236, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006.

L'art. 263, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 deve essere interpretato nel senso che i servizi di cui al precedente art. 252 sono valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche anche se l'opera progettata non è stata eseguita, nel caso che la progettazione sia stata commissionata da un'Amministrazione Pubblica; i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata.

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