Esclusione del soccorso istruttorio in caso di dichiarazioni non veritiere

08 Giugno 2016

L'istituto del soccorso istruttorio nella configurazione di cui agli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006, non può essere utilizzato laddove non sia specificamente contestata la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità della dichiarazione bensì l'aver reso una dichiarazione non veritiera.La fattispecie della dichiarazione "non veritiera" in quanto priva della doverosa menzione di eventi la cui valenza ostativa alla instaurazione di un rapporto contrattuale è riservata alla stazione appaltante, rimane dunque fuori dalla sanatoria predetta.

Questione giuridica e soluzione. La sentenza in commento trae origine dall'impugnazione del provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione appaltante nei confronti della società ricorrente, per non aver dichiarato in sede di rinnovo della domanda di partecipazione al MEPA, una sentenza di condanna riportata dal legale rappresentante per il reato di violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Secondo parte ricorrente l'omessa dichiarazione della condanna in parola, in quanto non riconducibile a nessuno dei reati tipici cui fa riferimento l'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, avrebbe valore di mera carenza formale.

Ciò posto, la questione problematica evocata attiene all'ambito di applicazione del c.d. soccorso istruttorio ed, in particolare, alla possibilità che l'istituto in esame operi con riferimento a dichiarazioni non veritiere in quanto prive della menzione di eventi la cui valutazione, come causa di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, sia rimessa all'amministrazione aggiudicatrice.

Il Tar Lazio dopo aver rilevato che l'istituto del soccorso istruttorio presuppone la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità della dichiarazione, ha ritenuto che la fattispecie della dichiarazione non veritiera esula dall'ambito di applicazione del procedimento in sanatoria.

A tale scopo, il giudice ha rammentato che anche l'ANAC, con la determinazione 8 gennaio 2015 n. 1, nell'interpretare le novità introdotte dal d.l. n. 90 del 2014, ha affermato che il soccorso istruttorio non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, concludendo nel senso che, in caso di falsa dichiarazione, il concorrente deve essere escluso senza possibilità di regolarizzazione.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione contemplata all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, il giudice ha chiarito che l'impresa concorrente, quando il bando di gara prevede una dichiarazione dal contenuto completo, deve indicare tutte le condanne riportate e non può operare una selezione sulla base di criteri soggettivi; ne consegue che la mancata menzione di una condanna penale anche se ritenuta dall'operatore economico non riconducibile alle fattispecie crimonose previste dalla citata disposizione, si atteggia a falsa dichiarazione, di per sé lesiva degli interessi tutelati dalla norma e, come tale, causa autonoma di esclusione.

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