La richiesta di provare il possesso dei requisiti effettuata nei confronti di tutti gli offerenti non contrasta con l’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006

Benedetta Barmann
08 Giugno 2017

La scelta dell'Amministrazione di chiedere a tutti i concorrenti la comprova del possesso dei requisiti non contrasta con l'art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede una soglia minima, e non massima, di concorrenti sui quali effettuare i controlli.

Una società impugna dinanzi al Tar il provvedimento con cui il Ministero per lo sviluppo economico ne disponeva l'esclusione da una gara dallo stesso indetta. Tra le varie censure che vengono presentate, la ricorrente lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 (art. 217 d.lgs. n. 50 del 2016 o nuovo codice). Come è noto, tale disposizione prevede che la stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara. Ad avviso della ricorrente, la verifica dei requisiti ex art. 48 sarebbe affetta da diverse illegittimità, avendo la commissione, tra le altre, violato le modalità di verifica a campione sancite dalla norma, alla luce della decisione di chiedere la “comprova” dei requisiti a tutti i concorrenti anziché ai soli sorteggiati.

Nell'esaminare tale profilo di censura, il Tar osserva che «Con riferimento all'asserita violazione della regola del sorteggio, prevista dall'art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, la scelta dell'amministrazione di chiedere a tutti i concorrenti la comprova del possesso dei requisiti non contrasta con la citata disposizione, che prevede una soglia minima, e non massima, di concorrenti sui quali effettuare i controlli (come reso chiaro dal suo tenore letterale: la richiesta è rivolta a un numero di offerenti “non inferiore” al dieci per cento)». La doglianza sarebbe, pertanto, infondata, dal momento che rientra nella sfera di discrezionalità dell'amministrazione l'individuazione del numero di soggetti da sottoporre a controllo, con l'unico limite che gli stessi devono rappresentare almeno il dieci per cento degli offerenti.

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