Incidenza dell’attività dissociativa della società in caso di condanne penali riguardanti i cessati

Redazione Scientifica
08 Giugno 2017

La valutazione sull'incidenza dell'attività di dissociazione posta in essere dalla società in caso di condanne penali...

La valutazione sull'incidenza dell'attività di dissociazione posta in essere dalla società in caso di condanne penali, come si ricava dall'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, assume valore esimente soltanto con riguardo agli amministratori cessati da ogni incarico nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, giammai con riferimento a quelli in carica al momento di presentazione della domanda di partecipazione e che addirittura l'hanno sottoscritta, in relazione ai quali opera la diversa regola che impone la presenza del requisito dell'onorabilità sin dalla proposizione dell'offerta e per tutta la durata della gara e del rapporto (in caso di aggiudicazione), senza soluzione di continuità.

Non è valutabile positivamente il comportamento del concorrente ad una gara pubbica che ha comunicato alla stazione appaltante l'esistenza della condanna penale nel frattempo intervenuta in capo ad uno dei soggetti che hanno la legale rappresentanza della società non spontaneamente e solo dopo che sia intervenuta la richiesta di chiarimenti, violando tale condotta i principi di correttezza e buona fede a cui dev'essere improntato il rapporto tra amministrazione e concorrente nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica.

Allo stessmo modo non può essere valutato positivamente il comportamento del concorrente che assume misure dissociative solo dopo il provvedimento di esclusione.

Per evitare che la condanna inflitta al soggetto che ha ricoperto cariche sociali in una società si ripercuota su di essa precludendole la partecipazione a gare pubbliche, non è sufficiente la sola cessazione dalla carica sociale, per dimissioni o per allontanamento, potendosi trattare di mera sostituzione di facciata, ma occorre la dimostrazione che la società abbia adottato atti concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta delittuosa, quale ad esempio, di norma, l'aver iniziato verso lo stesso azione di responsabilità sociale.

Non è idonea a tal fine la domanda civile di risarcimento danni proposta solo dopo il provvedimento di esclusione

Come emerge dal citato art. 38, comma 1, lett. c), gli atti di dissociazione devono esser posti in essere dall'impresa presso la quale il soggetto condannato era in carica, attraverso i propri organi, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che la stessa impresa sia soggetta a poteri di direzione e coordinamento di altra società che detiene tutto o parte del capitale sociale.

Nelle gare pubbliche la valutazione della gravità delle condanne riportate dai concorrenti e della loro incidenza sulla moralità professionale è rimessa alla più ampia discrezionalità tecnico amministrativa della stazione appaltante, non richiedendosi da essa un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente che la stessa abbia acquisito tutti i dati utili seguendo lo schema tracciato dalla legge per la verifica del requisito della idoneità morale.

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