Le interdittive antimafia: profili sostanziali e procedimentali

Redazione Scientifica
08 Luglio 2016

La disciplina legislativa in materia non ha attribuito all'informativa antimafia un carattere punitivo: per l'emanazione della interdittiva non occorre l'accertamento di elementi di...

E' del tutto diverso e non equiparabile il contesto nell'ambito del quale si pone la valutazione del giudice penale rispetto a quello dell'esercizio dei poteri di contrasto dell'infiltrazione mafiosa, di cui è titolare il Prefetto.

La disciplina legislativa in materia non ha attribuito all'informativa antimafia un carattere punitivo: per l'emanazione della interdittiva non occorre l'accertamento di elementi di colpevolezza o di responsabilità nei confronti dei soggetti a cui è rivolta, trattandosi di una misura di tutela avanzata a presidio dell'ordine pubblico, che ben può basarsi su circostanze esclusivamente rilevanti sul piano oggettivo, aventi valore di elemento indiziario e sintomatico, in base alle quali risulti non illogico ed attendibile l'apprezzamento della sussistenza del pericolo di condizionamento dell'impresa derivante dalla infiltrazione mafiosa.

In ordine ai diversi elementi indiziari discendenti dall'informativa, va operata una valutazione complessiva, che valorizzi i collegamenti tra i diversi elementi, anche sulla base di deduzioni logiche basate sul principio del «più probabile che non», alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso.

Ai fini dell'interdittiva antimafia, è irrilevante la mancanza del rapporto di affiliazione con le associazioni malavitose (così come di un accertamento di concreti elementi di collusione e di cointeressenza con la malavita), posto che ai fini dell'interdittiva è sufficiente l'accertamento di relazioni di varia natura con la criminalità, anche risalenti nel tempo, che abbiano valore sintomatico ed indiziario.

Laddove una contiguità al fenomeno criminale emerga da elementi risalenti nel tempo, per togliere ad essi significato occorre che venga dimostrata, o possa essere ipotizzata, una discontinuità nei comportamenti e nelle attività economiche.

L'invito e l'aggiudicazione dell'appalto non possono dimostrare alcunché in ordine alla posizione dell'impresa, non conseguendo ad una approfondita valutazione sotto il profilo antimafia.

I procedimenti in materia antimafia sono intrinsecamente caratterizzati da riservatezza ed urgenza, sicché non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; rilevano, inoltre, le connessioni stabilite dalla legge (e in particolare dall'art. 91 del codice n. 159 del 2011), tra il procedimento ‘presupposto' – riguardante la stipula di un contratto o di un subcontratto ovvero l'emanazione di uno degli atti indicati dall'art. 67 del medesimo codice – e quello ‘consequenziale' che termina con il provvedimento del Prefetto; infatti, tale secondo procedimento va attivato ex lege necessariamente: in un sistema nel quale gli operatori del settore sono necessariamente sottoposti alle valutazioni della competente Prefettura, non occorre che all'impresa sia segnalata l'attivazione della ulteriore e necessaria fase procedimentale (nel corso della quale essa comunque può fornire alla competente Prefettura gli elementi che ritenga di sottoporre alla sua valutazione).

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