Sul rapporto delle interdittive con le misure di cui all’art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014 e sulle caratteristiche di queste ultime

Redazione Scientifica
08 Luglio 2016

Le misure previste dall'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014 non costituiscono misure...

Le misure previste dall'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014 non costituiscono misure alternative all'interdittiva; infatti, il cit. art. 32, comma 10, ha previsto che le disposizioni dei commi precedenti «si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva» in presenza di determinati ulteriori presupposti, quali (secondo la formulazione, precedente alle modifiche apportate dal d.l. 179 del 2015 e dall'art. 1, commi 704 e 705, della legge 208 del 2015, vigente al momento dell'adozione dell'interdittiva in questione) «l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici»; in tali casi, il Prefetto adotta le misure “di propria iniziativa”, informandone il presidente dell'ANAC. E la relativa valutazione presenta, alla luce della complessità e della varietà degli interessi da considerare, un carattere ampiamente discrezionale.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014, non è sufficiente un giudizio di semplice possibilità di completare o proseguire il contratto, al fine di evitare la soluzione di continuità nell'impresa appaltatrice conseguente all'interdittiva che l'ha colpita, ma è necessario un giudizio di “urgente necessità”, legata ai vantaggi derivanti dal mantenere in cantiere l'impresa appaltatrice, rispetto all'ipotesi alternativa di far subentrare una diversa impresa, alla luce dei prevedibili effetti delle soluzioni alternative sugli interessi pubblici (obiettivi o finalità), menzionati al comma 10, di «garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici»; la relativa valutazione costituisce espressione di poteri tecnico-discrezionali, di per sé insindacabili in sede di giurisdizione di legittimità.

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