L’istanza di accesso ai documenti di analisi dei prezzi è ammissibile se volta a definire il corrispettivo dovuto

08 Settembre 2016

In tema di accesso agli atti inerenti ad una procedura di appalto di lavori – avente ad oggetto l'analisi dei prezzi – deve ritenersi ammissibile l'istanza presentata non al fine di contestare la congruità dei prezzi oggetto del contratto ma come strumento sussidiario e interpretativo per determinare esattamente le attività oggetto delle varie voci di prezzo, al fine di individuare correttamente in sede esecutiva il corrispettivo dovuto: a fronte dell'esistenza di voci non chiare nel prezziario, la mancata corretta “leggibilità” dei prezzi rende impossibile individuare le attività concretamente oggetto di affidamento e di remunerazione, con conseguente interesse meritevole di tutela del ricorrente ad accedere alle analisi di prezzo.

Il Tribunale ha ribadito che è ammissibile una istanza di accesso agli atti inerenti ad una procedura di appalto di lavori, avente ad oggetto l'analisi dei prezzi, l'elenco prezzi e computo metrico, i contratti, la contabilità dei lavori (TAR Roma, Sez. I, sent. 09 agosto 2010, n. 30467).

Ricorda in particolare il TAR che, con particolare riguardo alla contabilità dei lavori, la giurisprudenza in passato ha chiarito che si tratta di documentazione che - ancorché afferente a rapporti interni tra p.a. ed appaltatore e, quindi, formalmente privatistici - attiene ad un contratto d'appalto di opere pubbliche e all'esecuzione dei relativi lavori e, pertanto, ad un ambito di sicura rilevanza pubblicistica: attraverso l'esecuzione delle dette opere in virtù del contratto d'appalto l'amministrazione mira, infatti, essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali (Cons. St., Sez. IV, 27 aprile 1999, n. 743).

Nella specie, la società ricorrente – risultata aggiudicataria dell'appalto – chiedeva, in corso di esecuzione dell'accordo quadro per lavori di manutenzione di reti e servizi del ciclo idrico, di poter visionare ed estrarre copia di tutte le analisi dei prezzi che componevano il campionamento, in quanto sin dai primi appalti attuativi dell'accordo quadro aveva avuto evidenza dell'improprio richiamo dei prezzi contrattuali per l'esecuzione di attività non previste espressamente negli stessi (giustificate dalla committenza sulla base di una presunta onnicomprensività degli stessi): secondo la ricorrente, le indicazioni dei prezzi convenzionali apparivano generiche e in alcuni casi sovrapponibili, con la conseguenza che l'applicazione di un prezzo in luogo di un altro risultava rimessa all'arbitrio della committenza, non disponendosi di una dettagliata analisi dei singoli prezzi che specificasse le attività dagli stessi considerate e remunerate; per contro, il committente si dichiarava non disponibile a fornire la documentazione richiesta, richiamando la natura a corpo del corrispettivo e sostenendo il difetto di interesse meritevole di tutela ad accedere alle analisi di prezzo (trattandosi di atti propri della stazione appaltante, i quali costituivano solo una stima ad uso interno per individuare un prezzo a base di gara).

Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha rilevato che non si trattava di controversia attinente la determinazione dei corrispettivi – che a monte del contratto di appalto risultavano inequivocabilmente immodificabili – bensì della esigenza, esposta dalla ricorrente, di determinare esattamente l'oggetto dei vari appalti attuativi dell'accordo quadro, considerata l'esistenza di voci non chiare nel prezziario e di possibili sovrapposizioni dei descrittivi di tali attività.

La Sezione – stante l'interesse diretto e qualificato della ricorrente e rilevato che non appariva dirimente, ai fini di giustificare la mancata esibizione degli atti richiesti, la circostanza che il corrispettivo per l'appalto fosse a corpo e non a misura – ha pertanto accolto il ricorso precisando che l'ostensione dell'analisi dei prezzi veniva richiesta non al fine di contestare la congruità degli stessi oggetto del contratto, ma come strumento sussidiario e interpretativo per agevolare la comprensione di quali fossero esattamente le attività relative alle varie voci di prezzo, al fine di individuare correttamente in sede esecutiva il corrispettivo dovuto.