Obbligo del Prefetto di riscontrare espressamente la circostanziata richiesta di aggiornamento della certificazione antimafia e durata del relativo procedimento

Redazione Scientifica
Redazione Scientifica
06 Settembre 2016

A fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento della certificazione antimafia da parte del soggetto interessato...

A fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento della certificazione antimafia da parte del soggetto interessato, il Prefetto non può legittimamente sottrarsi all'obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa. Al procedimento di aggiornamento dell'informativa antimafia si applica il termine stabilito dall'art. 92 del Codice delle leggi antimafia per il rilascio delle informazioni antimafia (45 giorni con possibilità di estensione a successivi 30 giorni in caso di verifiche di particolare complessità), tenuto conto che, in seguito all'istanza di aggiornamento, la Prefettura deve svolgere un'istruttoria analoga a quella necessaria per il rilascio della prima informazione.