Sull’obbligo di sopralluogo e sul verbale di sopralluogo

Redazione Scientifica
08 Giugno 2017

L'obbligo di sopralluogo non rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016...

L'obbligo di sopralluogo non rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, il quale, come il previgente art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163 del 2006, statuisce la nullità delle prescrizioni a pena di esclusione, contemplate dalle lex specialis di gara, “ulteriori” rispetto a quelle previste dal Codice degli Appalti e dalle altre vigenti disposizioni di legge, attesochè, sebbene l'art. 106, comma 2, DPR n. 207 del 2010 sia stato abrogato dall'art. 217 del nuovo Codice degli Appalti, l'art. 79, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, nel disciplinare i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, contempla i casi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati”, riferendosi a tutti le tipologie di pubblici appalti e perciò anche agli appalti di servizi e/o alle concessioni di servizi e non solo agli appalti ed alle concessione di lavori pubblici, come il previgente art. 106 DPR n. 207/2010.

La Giurisprudenza (Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia n. 901 del 27.11.2013 e n. 511 del 28.7.2011; C.d.S. Sez. V n. 3729 del 7.7.2005; C.d.S. Sez. IV n. 3063 del 6.6.2001; TAR Bari Sez. I n. 2605 del 3.11.2009) ed anche la Sentenza TAR Palermo Sez. I n. 398 del 27.3.2008, ha sempre tenuto distinti la dichiarazione di sopralluogo del partecipante alla gara ed il verbale di sopralluogo, redatto dalla stazione appaltante, aventi entrambi le finalità di consapevoli determinazioni in relazione ai prezzi offerti e di tutelare l'Amministrazione committente da successive ed ulteriori pretese e/o integrazioni dell'appaltatore, giustificate con la non perfetta conoscenza dei luoghi, statuendo la legittimità sia dei bandi, che prevedono l'obbligo della sola dichiarazione, sia le lex specialis di gara, che contemplano soltanto il verbale di sopralluogo o entrambi.

Sul punto, va richiamata la condivisibile Sentenza C.d.S. Sez. V n. 2668 del 9.5.2000, ai sensi della quale “in una gara d'appalto pubblico, qualora il bando prescriva l'obbligo per l'impresa partecipante di prender diretta visione dei luoghi, il verbale di sopralluogo non può esser surrogato dalla dichiarazione di presa visione di tutti gli elementi che possono influire nella determinazione del prezzo, in quanto quest'ultimo svolge una funzione meramente formale e serve a rendere più agevole l'emersione della responsabilità dell'appaltatore in caso d'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, mentre il verbale di sopralluogo impone il compimento di un'attività materiale diretta a ridurre il rischio dell'inconsapevole presentazione di offerte non sufficientemente motivate, onde le due formalità sono diverse ed infungibili”.

Al riguardo, va, altresì, richiamato l'orientamento giurisprudenziale (cfr.TAR Bari Sez. I Sent. n. 148 del 10.2.2016), secondo cui la mancata effettuazione del sopralluogo determina l'esclusione dalla gara, in quanto costituisce un adempimento essenziale ed insostituibile, non suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, d.lgs. n. 163 del 2006 (ora sostituito dall'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016).

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