Rideterminazione soglia anomalia ai fini della tutela risarcitoria
08 Novembre 2016
Il divieto previsto dall'art. 38, comma 2 bis, d.lgs. n. 163 del 2006 (nella parte in cui prevede che ogni variazione la quale intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte), non può essere interpretato come preclusivo della possibilità di rimettere in discussione gli esiti della procedura di gara a fini risarcitori, perché ciò equivarrebbe a privare il rimedio impugnatorio della sua funzione tipica di mezzo di tutela contro atti illegittimi dell'amministrazione, conducendo ad esiti non consentiti in base agli artt. 24 e 113 della Costituzione. In senso conforme, Cons. St., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1052 |