Aggiudicazioni relative a più lotti: quando è ammesso il ricorso cumulativo?

Giordana Strazza
09 Febbraio 2017

Il ricorso cumulativo che investe più aggiudicazioni (relative a più lotti, assegnati a diverse imprese concorrenti) è tollerato dall'ordinamento, quale eccezione alla regola dei ricorsi separati e distinti, soltanto nell'ipotesi in cui vi sia articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. In questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria, che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta.

Il TAR ha evidenziato che il nuovo comma 11-bis dell'art. 120 c.p.a., ai sensi del quale «nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto», recepisce l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, alla stregua del quale «in via eccezionale, (è) ammesso il gravame di più atti, con un solo ricorso, solo quando tra di essi sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo» (si veda, ex multis, Cons. St., Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 449; TAR Campania, Napoli, 1° dicembre 2016, n. 5549, in questo Portale, I presupposti di ammissibilità del ricorso cumulativo avverso l'esclusione del concorrente che ha partecipato alla medesima gara per più lotti; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 12 gennaio 2017, n. 69; TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 16 gennaio 2017, n. 708).

Secondo tale orientamento giurisprudenziale, nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il ricorso cumulativo che investe più aggiudicazioni (relative a più lotti, assegnati a diverse imprese concorrenti) è tollerato dall'ordinamento giuridico, quale eccezione alla regola dei ricorsi separati e distinti, soltanto nell'ipotesi in cui vi sia «articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. In questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria, che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta».

Nella fattispecie, il TAR ha affermato che la richiamata identità di “ragioni fondanti” risulta configurabile solo con riferimento al primo motivo di ricorso (con cui la ricorrente aveva denunciato l'errata applicazione e/o interpretazione della disposizione del disciplinare di gara che ne aveva determinato la “retrocessione” in posizione non utile ai fini dell'aggiudicazione di due lotti) e ha dichiarato inammissibili le restanti censure distinte per lotto e per aggiudicatario.