Redazione Scientifica
09 Febbraio 2017

La figura della cooptazione (art. 92, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010) integra un istituto di carattere speciale e...

La figura della cooptazione (art. 92, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010) integra un istituto di carattere speciale e derogatorio che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione e, dunque, di partecipazione, alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente, con la funzione di permettere che imprese minori siano associate a imprese maggiori sì che le prime possano in questo modo maturare capacità tecniche ulteriori a quelle già possedute, rimanendo salvo l'interesse della Stazione appaltante attraverso l'imposizione della qualificazione dell'intero valore dell'appalto in capo alle imprese associanti.

Le imprese cooptate, pertanto, non possono acquistare lo status di contraente né alcuna quota di partecipazione all'appalto, non possono rivestire la posizione di offerente prima e di contraente dopo, non possono prestare garanzie, e non possono in alcun modo subappaltare o dichiarare di affidare a terzi una quota dei lavori, perché non ne sono titolari.

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