Discrezionalità della S.A. nella richiesta dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica più severi rispetto a quelli normativamente previsti

Redazione Scientifica
09 Febbraio 2017

Nei procedimenti volti all'affidamento di pubblici servizi, alla Stazione Appaltante va riconosciuto...

Nei procedimenti volti all'affidamento di pubblici servizi, alla Stazione Appaltante va riconosciuto un margine apprezzabile di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara. Tale esercizio della discrezionalità è da ritenersi compatibile con i principi della massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi purché i requisiti richiesti siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e la loro applicazione più rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate. In questi limiti, la pretesa del possesso di requisiti più stringenti relativi alla capacità tecnica, economica e/o finanziaria non costituisce un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle imprese alla gara.

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