A.T.I. immodificabili ma non del tutto dopo la domanda di partecipazione

Guglielmo Aldo Giuffrè
09 Marzo 2017

L'art. 37, comma 9, del vecchio Codice impone un limite di immodificabilità della consistenza tanto soggettiva quanto oggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese rispetto a quanto dichiarato al momento di presentazione dell'offerta, ma ciò non significa che una modesta rettifica delle percentuali di partecipazione detenute dalle imprese partecipanti al raggruppamento possa costituire legittima causa di esclusione di un'A.T.I. concorrente in una procedura di gara.

Il Collegio, abbracciando un'interpretazione sostanzialista dell'art. 37, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., ha ritenuto che, sebbene debba considerarsi indubbia la presenza di un limite di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei rispetto a quanto specificato nella domanda di partecipazione, la successiva modesta rettifica delle percentuali di partecipazione detenute dalla mandante e dalla mandataria (nel caso di specie lo spostamento del 5% della quota di partecipazione dalla mandante alla mandataria) non possa incidere in alcun modo né sull'affidabilità del raggruppamento, né sul regime della responsabilità del raggruppamento (soprattutto in casi, come quello di specie, di associazione temporanea di tipo orizzontale), in quanto una modifica così irrisoria non può comportare alcuna conseguenza in ordine alla responsabilità solidale ed illimitata nei confronti della stazione appaltante propria di ogni impresa riunita e quindi non si pongono in realtà rischi a carico dell'Amministrazione procedente, né si mettono in discussione il principio della par condicio e la serietà e l'affidabilità dell'offerta. Il Collegio ha inoltre affermato che, dal momento che la correzione effettuata in corso d'opera appare essere stata fatta nel dovuto rispetto della classifica di appartenenza, tra l'altro comune ad ambedue le imprese associate, mandataria e mandante, essa appare consistere più che altro in un mero errore materiale dalle caratteristiche innocue e che l'esclusione di un'A.T.I. operante una modifica di tale irrisoria portata contrasterebbe con la ratio, propria del settore dei contratti pubblici, di contemperare il principio del libero accesso alle gare con quello della necessaria affidabilità dei soggetti medesimi.

D'altronde – prosegue il Collegio – come osservato anche dalla giurisprudenza più risalente, la ripartizione delle quote di partecipazione ad un'associazione temporanea di tipo orizzontale può essere la più varia posto che «nessuna disposizione di legge vieta la riunione di imprese per quote di lavori quantitativamente limitate» (Cons. Giust. Amm. Sicilia, 13 ottobre 1998, n. 618) e non può certo una modificazione del 5% essere in grado di aggirare la disciplina sui controlli circa il possesso dei requisiti di qualificazione, dal momento che questi ultimi sono comunque pienamente posseduti dall'A.T.I. aggiudicatario nel suo complesso e se anche inizialmente la composizione nei suoi singoli componenti non era rispettosa dei requisiti di qualificazione, in ogni caso l'A.T.I. lo era complessivamente, dovendosi sempre rammentare il carattere orizzontale e la soddisfazione complessiva degli stessi requisiti di qualificazione.

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