Informative antimafia
08 Marzo 2017
La limitazione temporale di efficacia dell'interdittiva antimafia, prevista dall'art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, deve intendersi riferita ai casi nei quali sia attestata «l'assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma». |