Obbligo di dichiarazione dei precedenti penali ed esclusione dalla gara

Angelica Cardi
09 Maggio 2016

Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza obbligano l'Amministrazione ad escludere un operatore che non abbia comunicato un documento o un'informazione la cui produzione era prevista dalla lex specialis a pena di esclusione e non vi è possibilità di invocare il soccorso istruttorio né il cd. falso innocuo.

La fattispecie: La società ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione, con contestuale revoca dell'aggiudicazione in precedenza disposta in suo favore, adottato dalla Stazione Appaltante a seguito dell'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in occasione della presentazione della domanda di partecipazione in merito al possesso del requisito di ordine generale vertente sulle condanne penali riportate ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.

Tra i motivi di gravame dedotti dalla società aggiudicataria assumono particolare rilievo le censure relative alla violazione del principio del soccorso istruttorio e del principio di massima partecipazione.

Il principio del soccorso istruttorio obbliga l'Amministrazione a disporre la regolarizzazione della domanda di partecipazione della concorrente che ha omesso di presentare le dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006? L'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 disciplina le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare: si tratta di requisiti di “ordine pubblico” e consistono essenzialmente in condizioni soggettive del concorrente suscettibili, ove insussistenti, di precluderne la partecipazione alla gara.

È rimessa, poi, alla discrezionalità delle Stazioni Appaltanti la possibilità di disporre la regolarizzazione o il completamento delle dichiarazioni rese dalle imprese concorrenti ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che le sanatorie documentali sono ammesse, mediante la possibilità di integrare successivamente la domanda di partecipazione alla gara, nel rispetto del duplice limite che la regolarizzazione deve riferirsi a carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali e non può mai riguardare produzioni documentali difformi dalle prescrizioni del bando presidiate a pena di esclusione, determinandosi, in caso contrario, una violazione del principio della par condicio (Cons. St., Sez. V, 3 dicembre 2014, n. 5972; Cons. St., Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1378; Cons. St., Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4370).

La sentenza in commento si pone, dunque, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale richiamato, rilevando che l'inosservanza dell'obbligo di rendere al momento della presentazione della domanda di partecipazione le dovute dichiarazioni previste dall'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 comporta l'esclusione della concorrente, senza che sia consentito alla Stazione Appaltante disporne la regolarizzazione o l'integrazione, non trattandosi di irregolarità, vizio o dimenticanza di carattere puramente formale.

Non può, inoltre, invocarsi la teoria del falso innocuo laddove le dichiarazioni omesse siano prescritte dalla legge o dal bando a pena di esclusione; nel caso di specie, sia il capitolato speciale sia la modulistica approntata dalla Stazione Appaltante erano chiari nel richiedere le dichiarazioni dei precedenti penali.

Il Collegio nega, dunque, alla ricorrente la possibilità di invocare il principio del soccorso istruttorio rilevando come ciò sia funzionale a consentire alle Amministrazioni appaltanti di poter verificare con immediatezza e tempestività la sussistenza di ipotesi di condanne per reati gravi idonei a incidere sulla moralità professionale evitando, in tal modo, ritardi e rallentamenti nello svolgimento della procedura a evidenza pubblica, così da realizzare quanto più celermente possibile l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione con la gara di appalto.

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