Revoca degli atti di indizione della gara

Redazione Scientifica
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06 Maggio 2016

In caso di revoca di una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, oltre all'indennizzo, possono sussistere...

In caso di revoca di una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, oltre all'indennizzo, possono sussistere anche i presupposti per la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale laddove il comportamento tenuto dall'amministrazione non sia stato corretto ed improntato al rispetto degli obblighi di buona fede, come nel caso in cui la PA, accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere in via di autotutela mediante la revoca dell'aggiudicazione, non abbia immediatamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara inducendo le imprese concorrenti a confidare nelle chances di conseguire l'appalto.

È legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi della posizione delle parti e quando il contratto non sia stato ancora concluso, motivato con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa.

La revoca della procedura di gara comporta come logica conseguenza la caducazione dei conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

L'aggiudicazione provvisoria nelle gare pubbliche ha natura di atto endoprocedimentale cui non necessariamente consegue quella definitiva, per cui la stessa non può assurgere a fatto idoneo a ingenerare un affidamento tutelabile ed eventualmente risarcibile.

In caso di revoca degli atti inerenti ad una procedura di gara, l'indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, deve essere limitato alle spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio lamentato dalla parte interessata, e ciò perché l'indennizzo ex art. 21-quinquies costituisce un rimedio posto a protezione di interessi lesi da atti legittimi, sicché con esso, non possono essere reintegrate tutte le conseguenze patrimoniali negative correlate a fatti che l'ordinamento giuridico riprova.