Infrastrutture strategiche

Redazione Scientifica
06 Maggio 2016

Mentre l'art. 121 c.p.a. tipizza le fattispecie in cui è obbligatoria la declaratoria d'inefficacia...

Mentre l'art. 121 c.p.a. tipizza le fattispecie in cui è obbligatoria la declaratoria d'inefficacia del contratto e l'art. 122 c.p.a. indica i criteri che devono orientare, in tutte le altre ipotesi, la riconosciuta discrezionalità del giudice in ordine all'eventuale declaratoria d'inefficacia, con l'art. 125, comma 3, c.p.a. il legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno ex art. 34 comma 3, c.p.a.

La norma di cui all'art. 125 c.p.a. sull'inefficacia del contratto in materia di infrastrutture strategiche ha natura prettamente processuale essendo volta soltanto a delimitare i poteri del giudice, ma non priva anche l'amministrazione della possibilità di intervenire in autotutela, potere esclusivo e proprio della PA esercitato in forza di valutazioni discrezionali che sono estranee all'annullamento giurisdizionale.

L'annullamento in via di autotutela del provvedimento di aggiudicazione non integra anche un'ipotesi di risoluzione unilaterale e autoritativa del contratto, sebbene la caducazione automatica del contratto stesso per carenza di un presupposto essenziale, quale appunto l'aggiudicazione, opera come effetto del tutto diretto e consequenziale.

In caso di revoca in autotutela dell'affidamento di un appalto per vizi genetici attinenti ad un momento antecedente la stipulazione dell'accordo negoziale, trattandosi di controversia relativa ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende alle domande di dichiarazione d'inefficacia o di nullità del contratto stipulato con la pubblica amministrazione che sia eventualmente conseguente all'annullamento in autotutela.

In caso di revoca dell'aggiudicazione l'enunciazione di un preminente interesse pubblico all'annullamento non può risolversi, men che meno per le infrastrutture di carattere strategico, nella sola enunciazione di un interesse pubblico alla restaurazione dell'ordine giuridico violato, essendo imprescindibile una compiuta comparazione degli interessi pubblici sottesi, posto che solo all'esito di tale comparazione la PA può esercitare in modo legittimo il potere di annullamento in autotutela con la consequenziale caducazione del contratto.

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