Cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari

Redazione Scientifica
06 Maggio 2016

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, c.c.p. in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, c.c.p. in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, fermo il principio per cui in caso di inutile decorso di detto termine il concorrente è escluso dalla gara.

L'istituto del soccorso istruttorio ex artt. 46 e 38, comma 2, c.c.p. consente al concorrente, dietro richiesta della Stazione Appaltante, di sanare l'incompletezza e ogni altra regolarità essenziale della propria documentazione, previo pagamento di una sanzione pecuniaria.

Il termine non superiore a dieci giorni assegnato dalla SA per la produzione o l'integrazione delle dichiarazioni carenti deve essere considerato perentorio, in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all'inerzia dei concorrenti, anche perché una diversa conclusione determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il comportamento di chi negligentemente abbia omesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante.

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