L’informativa antimafia atipica in caso di misure di prevenzione non definitive e mutamento dell’assetto societario

Paolo Del Vecchio
Simona Abbate
14 Aprile 2017

La dichiarazione di illegittimità di una comunicazione antimafia, emessa sulla base di misure di prevenzione ancora oggetto di gravame, vizia, in via derivata l'informativa antimafia atipica emessa sulla base di tale provvedimento a seguito di un mutamento dell'assetto societario.

La sentenza chiarisce quale sia la sorte di una informativa antimafia atipica fondata integralmente su una comunicazione ostativa dichiarata illegittima in sede di impugnazione.

Difatti, con sentenza, n. 1324 del 2016, il Cons. St., annullava l'interdittiva antimafia che era emessa nei confronti della società ricorrente prima che cambiasse la sua compagine societaria e che era stata essenziale ai fini della formulazione del giudizio prognostico negativo nei confronti del nuovo assetto della stessa società. Il profilo risolutivo di diritto evidenziato dai giudici di appello atteneva alla nozione di definitività delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del codice antimafia. Nel dettaglio, Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la pendenza di giudizi di impugnazione avverso le misure di prevenzione irrogate al precedente amministratore privava le medesime del carattere della “definitività” da intendersi, quindi, come inoppugnabilità, ovvero come stabilità connessa o equivalente al giudicato, che costituisce presupposto per l'adozione della comunicazione antimafia.

I giudici di Palazzo Spada sono giunti a tale conclusione ragionando sulle intenzioni del legislatore, il quale, in virtù di quegli effetti particolarmente gravi di tipo interdittivo che discendono dalla definitività del provvedimento di prevenzione, ha attribuito solo alla competente autorità giudiziaria il potere di inibire provvisoriamente, nelle more del procedimento di prevenzione, il rilascio di atti favorevoli all'interessato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 67, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, salvo l'obbligo dell'amministrazione di sospendere i procedimenti fino alla decisione del giudice o per un periodo non superiore a 20 giorni dalla comunicazione.

La sentenza in epigrafe si pronuncia sul ricorso di una società che insorge avverso l'interdittiva antimafia atipica emessa nei suoi confronti sulla base di una pregressa comunicazione ostativa, predisposta prima che la stessa società variasse assetto proprietario e denominazione sociale e, poi successivamente, annullata dal Cons. di St., nella sentenza n. 1324 del 2016, perché emessa sulla base di gravi misure di prevenzione adottate per il precedente amministratore e prive di quel carattere di definitività richiesto ex lege. Tale profilo, secondo la prospettazione di parte ricorrente, vizierebbe in via derivata anche l'informativa di cui si controverte, facendone venir meno i presupposti di emanazione.

Condividendo la suddetta prospettazione, il Collegio, tenuto conto che l'informativa impugnata si fondava integralmente su una comunicazione ostativa dichiarata illegittima per violazione dell'art. 67, del cod. antimafia, ha chiarito che, venendo meno quest'ultima, in conseguenza della pronuncia di appello, cade anche il provvedimento di cui si controverte.

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