La clausola sociale deve essere armonizzata con l’organizzazione aziendale dell’aggiudicataria

09 Maggio 2017

La clausola sociale non comporta l'obbligo di assumere in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma deve essere armonizzata con l'organizzazione aziendale dell'aggiudicataria.

La sentenza conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la cd. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali ed euro-unitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti.

In quest'ottica, alla clausola sociale inserita nella lex specialis non può essere attribuito un effetto automaticamente e rigidamente escludente e l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; di talché, i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori troveranno tutela per effetto dell'applicazione delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

In definitiva – ha confermato la sentenza in rassegna – la clausola de qua non comporta un obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

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