La clausola sociale deve essere armonizzata con l’organizzazione aziendale dell’aggiudicataria
09 Maggio 2017
La sentenza conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la cd. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali ed euro-unitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti. In quest'ottica, alla clausola sociale inserita nella lex specialis non può essere attribuito un effetto automaticamente e rigidamente escludente e l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; di talché, i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori troveranno tutela per effetto dell'applicazione delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. In definitiva – ha confermato la sentenza in rassegna – la clausola de qua non comporta un obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. |