Demarcazione tra poteri del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice

09 Giugno 2016

Nelle gare pubbliche di appalto per la cui aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attività valutativa appartiene alla competenza esclusiva della commissione potendo infatti il responsabile unico del procedimento svolgere – in base al combinato disposto dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 84, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 – soltanto quelle attività che non sono specificatamente attribuite ad altri organi o soggetti e che non implichino l'esercizio di poteri valutativi (Cons. St., Sez. V, 21 novembre 2014 n. 5760; id., Sez. III, 15 luglio 2011, n. 4331; TAR Sardegna, Sez. I, n. 196 del 2014).

La fattispecie. – Nell'ambito di una procedura di appalto per l'affidamento di servizi educativi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una società cooperativa veniva inizialmente collocata al primo posto della graduatoria provvisoria. Tuttavia, in seguito alla ricognizione degli atti, il Responsabile unico del procedimento ravvisava un'inesattezza con riferimento ai punteggi attribuiti all'offerta tecnica di quest'ultima, conseguentemente trasmettendo al Presidente della Commissione una richiesta di riconvocazione urgente del seggio di gara. Quest'ultimo, acquisite le precisazioni del Responsabile unico del procedimento e verificato che le relazioni tecniche presentate dai concorrenti non consentivano la verifica del requisito in parola, dapprima richiedeva chiarimenti a tutti i partecipanti e in seguito, all'esito della verifica meramente documentale, confermava il punteggio originariamente stabilito nonché la graduatoria stilata. Non contento, il Responsabile unico del procedimento decideva, tuttavia, di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti in sede di chiarimenti scoprendo che l'aggiudicataria in via provvisoria non possedeva invero il requisito tecnico richiesto. Preso atto della verifica aliunde svolta, l'affidamento veniva definitivamente aggiudicato in favore della controinteressata.

Fino a che punto può spingersi il Responsabile unico del procedimento in sede di verifica dell'operato del seggio di gara? – Per rispondere alla domanda rilevano, dal punto di vista strettamente normativo rilevano, sia l'art. 10, comma 2, del previgente c.c.p., secondo cui «Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti»; sia l'art. 84, comma 1, del medesimo codice, per il quale «quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento».

Ciò premesso, il combinato disposto delle due suddette norme viene nella fattispecie interpretato nel senso che nelle gare pubbliche di appalto per la cui aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa «competenza esclusiva della commissione è l'attività valutativa, mentre ben possono essere svolte dal responsabile unico del procedimento quelle attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, tanto in ragione delle previsione generale contenuta nell'art. 10, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che affida al responsabile unico del procedimento lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti» (Cons. St., Sez. V, 21 novembre 2014 n. 5760; id., sez. III, 15 luglio 2011, n. 4331; TAR Sardegna, Sez. I, n. 196 del 2014). Dal che ne consegue, quindi, che il responsabile unico del procedimento aveva esorbitato dalle competenze attribuitegli dalla legge dal momento che quello contestato alla ricorrente come mancante non era né un requisito di partecipazione, né un titolo abilitativo richiesto per l'esecuzione del contratto, bensì un elemento dell'offerta tecnica soggetto a valutazione della commissione.

Considerato, infatti, che l'esercizio della discrezionalità tecnica è concentrato sull'atto della valutazione delle offerte tecniche, competeva inderogabilmente alla Commissione il giudizio dell'offerta tecnica, pur potendo alla stessa essere astrattamente affidato altresì il compito di controllare la documentazione amministrativa ovvero di attribuire il punteggio dell'offerta economica, ma non viceversa (TAR Trieste, 7 novembre 2014, n. 537).

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