Legittimità dell’esclusione dalla gara in caso di omessa dichiarazione dei precedenti penali e spettanza in via esclusiva alla Stazione appaltante della valutazione dell’incidenza del precedente penale sulla moralità professionale del concorrente

Redazione Scientifica
09 Giugno 2016

Nelle gare d'appalto, in tema di dichiarazione dei requisiti per la partecipazione alle gare, la completezza e veridicità – sotto il profilo della puntuale indicazione di tutte le condanne riportate...

Nelle gare d'appalto, in tema di dichiarazione dei requisiti per la partecipazione alle gare, la completezza e veridicità – sotto il profilo della puntuale indicazione di tutte le condanne riportate – della dichiarazione sostitutiva di notorietà rappresenta lo strumento indispensabile per contemperare gli interessi in gioco, quello dei concorrenti alla semplificazione ed economicità del procedimento di gara e quello pubblico delle Amministrazioni appaltanti di poter verificare con immediatezza se ricorrono ipotesi di condanne che incidano sulla moralità professionale, così realizzando quanto più celermente possibile l'interesse pubblico perseguito con la gara d'appalto, di talché la sola omessa dichiarazione dei precedenti penali, o anche di uno solo di essi, indipendentemente da ogni giudizio sulla relativa gravità, rende legittima l'esclusione dalla gara.

La valutazione della pertinenza del precedente penale sulla moralità professionale del rappresentante legale/amministratore/direttore tecnico è riservata all'Amministrazione e il soggetto che compila la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione sostitutiva non può sostituirsi alla Stazione Appaltante in tale valutazione, tacendo l'esistenza di condanne penali definitive riportate dagli amministratori (valutabili comunque dalla Commissione di gara riguardo la gravità, il titolo del reato, modalità ecc., ai fini della rilevanza sulla moralità professionale) e ritenendo estinti e non dichiarabili i reati per i quali sia trascorso un periodo di tempo ritenuto congruo dal partecipante, ma non dichiarati estinti da formale pronuncia del giudice dell'esecuzione.

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