La società in house di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare non rientra negli organismi sottoposti alle procedure di evidenza pubblica

Guido Befani
09 Giugno 2017

Non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016 un organismo societario controllato da un amministrazione comunale, il cui oggetto sociale di gestione e valorizzazione immobiliare rappresenta un'attività di cui non è possibile escludere il carattere industriale o commerciale.

Nella sentenza in commento il TAR Firenze, ai fini del corretto riparto di giurisdizione, ha affrontato la questione relativa all'esatta individuazione del perimetro delle amministrazioni aggiudicatrici sottoposte alle procedure di evidenza pubblica.

A tale fine il collegio ha rilevato come la natura “in house” di una società sottoposta al controllo analogo di un soggetto pubblico (nel caso di specie un amministrazione comunale), rileverebbe solamente ai fini della possibilità di affidamento diretto alla stessa di concessioni o appalti, ma non varrebbe di per sé ad attribuirle la qualifica di amministrazione aggiudicatrice. Per il collegio, infatti, la circostanza fattuale che la loro attività sia sotto alcuni profili sottoposta alla medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni non significa che tali società abbiano personalità di diritto pubblico, restando, invece, per gli aspetti non disciplinati dalla legge, soggetti di diritto privato a tutti gli effetti, in conformità a quanto di recente riconosciuto dalla sentenza n. 3196 del 2017 delle Sezioni Unite della S.C. circa la natura di soggetti di diritto privato delle società in house.

Per il collegio, un ente privato potrebbe considerarsi amministrazione aggiudicatrice solo qualora possieda i requisiti per essere considerato organismo di diritto pubblico o società a capitale pubblico avente ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza in conformità al disposto dell'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso in esame tuttavia, la società interessata non sarebbe rientrata in alcuna delle sopra menzionate categorie, poiché l'oggetto sociale consisteva nella gestione, l'amministrazione e la rivalutazione del patrimonio immobiliare di un'amministrazione comunale e nelle attività a tal fine propedeutiche come la progettazione e la realizzazione di immobili o la manutenzione di aree pubbliche.

Pertanto, poiché per l'attività svolta non è possibile escludere il carattere industriale o commerciale, atteso che questa si svolge in un ambito aperto alla concorrenza; che può e deve essere gestita secondo criteri di economicità e redditività in quanto non diretta a soddisfare bisogni collettivi che il mercato non sarebbe in grado di soddisfare, la società interessata non rientra né all'interno degli organismi di diritto pubblico, né essere annoverata fra le società che producono beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, e le eventuali controversie contro tale soggetto non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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