Oneri della sicurezza predeterminati in via presuntiva nella lex specialis

09 Settembre 2016

Ove l'indicazione dei costi per la sicurezza interni risulti obbligatoria sia secondo quanto previsto dalla lex specialis sia in base alla disciplina del codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis ed ove un concorrente dichiari di sopportare costi per la sicurezza nella stessa misura indicata in via presuntiva dalla lex specialis, non si può affermare che detta conformità corrisponda ad una falsa o mancata dichiarazione.

La sentenza si inserisce nel noto dibattito relativo alla dichiarazione degli oneri della sicurezza aziendali.

Nel caso di specie, l'indicazione dei costi per la sicurezza interni risultava obbligatoria sia secondo quanto previsto dalla lex specialis che secondo quanto previsto dalla disciplina del codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis.

Di talché, il concorrente poi divenuto aggiudicatario dichiarava di sopportare costi per la sicurezza nella stessa misura di quelli indicati in via presuntiva dalla lex specialis. A fronte di ciò, la ricorrente formulava apposita censura deducendo che «i costi interni per la sicurezza sarebbero conosciuti solo dai concorrenti, che riverserebbero in ogni appalto cui partecipano una quota parte delle spese complessive annuali. Inoltre, il bando sarebbe illegittimo, perché avrebbe previsto che i costi per la sicurezza non sarebbero rimborsabili. Quindi l'aggiudicataria andrebbe esclusa perché non avrebbe indicato i reali costi aziendali, ma quelli previsti dal bando».

Confermando l'orientamento del Giudice territoriale, il Consiglio di Stato ha respinto tale censura ritenendo che, se è chiaro che l'indicazione preventiva dei detti costi da parte della stazione appaltante non può tradursi nell'imposizione di una precisa corrispondenza tra quelli indicati nella lex specialis e quelli effettivamente sostenuti da ciascun concorrente, allo stesso modo dall'indicazione degli stessi in termini identici da parte sia della stazione appaltante che dalla concorrente non può desumersi in via automatica che la loro commisurazione non sia stata operata in modo effettivo da parte del concorrente.

Peraltro, prosegue il Giudice di seconde cure, anche a voler ritenere che la clausola del bando che indicava la misura dei costi per la sicurezza fosse illegittima, non potrebbe in alcun modo ritenersi, in mancanza di ulteriori elementi probatori al riguardo, che l'indicazione dei costi da parte dell'aggiudicataria non sia veritiera.

In definitiva, l'aggiudicataria non avrebbe potuto essere esclusa sia perché si è attenuta alla legge di gara e alle disposizioni del diritto nazionale in ordine all'indicazione dei costi per la sicurezza, sia perché non risulta fornita alcuna valida prova che l'indicazione dei costi per la sicurezza in termini conformi a quanti previsto dalla lex specialis sia mendace o non veritiera.

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