Funzione del CIG e utilizzabilità dello stesso codice ai fini della verifica del possesso di un requisito di capacità tecnica

Redazione Scientifica
09 Novembre 2016

Il CIG è stato introdotto, ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi alle procedura di gara, dall'art. 3, comma 5, l. n. 136 del 2010, che ha previsto che gli strumenti di pagamento debbano riportare, in relazione a ciascuna transazione...

Il CIG è stato introdotto, ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi alle procedura di gara, dall'art. 3, comma 5, l. n. 136 del 2010, che ha previsto che gli strumenti di pagamento debbano riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante. Poiché in base a tale disciplina i pagamenti devono essere effettuati con l'identificativo della gara a cui si riferiscono, è evidente che se sono emessi certificati e/o fatture con un CIG diverso derivano da una ulteriore gara o dalla stipula di un altro contratto. Conseguentemente, delle fatture recanti un CIG diverso non si può tenere conto ai fini della dimostrazione del possesso di un requisito di capacità tecnica imposto dalla lex di gara, quale l'esecuzione di un contratto di punta in un dato periodo, da cui sia derivato un determinato fatturato, avente ad oggetto prestazioni analoghe a quello dell'appalto in questione presso un sito che presupponga esigenze di continuità operativa.

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