Inapplicabilità nelle gare per l’affidamento di concessioni di servizio pubblico dell’obbligo di specificazione degli oneri di sicurezza

Redazione Scientifica
09 Novembre 2016

Per le concessioni di servizi vale l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sotto la vigenza del vecchio Codice Appalti (applicabile ratione temporis alla fattispecie), secondo il quale non possono essere escluse le imprese che...

Per le concessioni di servizi vale l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sotto la vigenza del vecchio Codice Appalti (applicabile ratione temporis alla fattispecie), secondo il quale non possono essere escluse le imprese che nell'offerta abbiano omesso ogni riferimento agli oneri di sicurezza, trattandosi di obbligo che l'art. 86, d.lgs. n. 163 del 2006 impone solo per gli appalti.

I costi sostenuti per la sicurezza non possono farsi rientrare tra i principi generali a tutela della concorrenza – come tali applicabili anche alle gare per l'affidamento delle concessioni di servizio pubblico – in quanto perseguono la diversa finalità di tutela dei lavoratori; conseguentemente, in dette gare non trova applicazione l'obbligo, previsto a pena di esclusione, di indicare nell'offerta i costi di sicurezza aziendali.

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