Decadenza dalla rateizzazione per mancato tempestivo pagamento di rata e automaticità della verifica di rilevanza della gravità della violazione

Redazione Scientifica
04 Novembre 2016

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in caso di rateizzazione di un debito tributario, il mancato tempestivo pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio in modo automatico e non ulteriormente...

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in caso di rateizzazione di un debito tributario, il mancato tempestivo pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio in modo automatico e non ulteriormente deducibile in giudizio (in tal senso, l'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); ne consegue l'acquisizione del carattere di definitività dell'accertamento della violazione fiscale ed il venire in essere della corrispondente causa preclusiva della partecipazione alla gara.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, la previsione espulsiva di cui al comma 1, lettera g) (concernente la posizione dell'impresa nei riguardi dei debiti fiscali) deve essere intesa nel senso: a) che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (i.e.: per oltre diecimila euro); b) che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; in ordine alla prima proposizione la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che la predeterminazione legale dei richiamati parametri di gravità e definitività priva il giudice della possibilità di apprezzarne il contenuto concreto, una volta che le violazioni medesime siano state in concreto accertate (in tal senso – ex multis –: Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 907).

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