Sulla giurisdizione in materia di remunerazione delle prestazioni erogate dai laboratori convenzionati nei confronti delle ASL

09 Novembre 2016

Rientrano nella giurisdizione del g.o. (i) l'azione di arricchimento senza causa per l'erogazione, nelle more della stipula del contratto, di prestazioni in favore dell'ASL da parte di un laboratorio convenzionato, anche se proposta in ragione della dedotta nullità della clausola prevedente l'efficacia retroattiva del contratto successivamente stipulato (ii) nonché l'azione per il recupero dello sconto del 20% trattenuto dall'ASL sul tetto di spesa contrattualizzata, prospettata in virtù della dichiarata illegittimità, da parte del Consiglio di Stato, del d.m. 12 settembre 2006 che ne costituiva la base di calcolo.

Le Sezioni Unite hanno affermato che rientrano nella giurisdizione del g.o. (i) l'azione di arricchimento senza causa per l'erogazione, nelle more della stipula del contratto, di prestazioni in favore dell'ASL da parte di un laboratorio convenzionato, anche se proposta in ragione della dedotta nullità della clausola prevedente l'efficacia retroattiva del contratto successivamente stipulato (ii) nonché l'azione per il recupero dello sconto del 20% trattenuto dall'ASL sul tetto di spesa contrattualizzata, prospettata in virtù della dichiarata illegittimità, da parte del Consiglio di Stato, del d.m. 12 settembre 2006 che ne costituiva la base di calcolo.

Nella specie, la Corte ha ritenuto che le posizioni soggettive azionate sono riconducibili nell'alveo dei diritti soggettivi, poiché, in merito all'azione di arricchimento senza causa, si tratta di un istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando è parte una p.a., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi, mentre, per quanto riguarda la pratica scontistica, non ha ravvisato nel procedimento di accertamento del quantum elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma esclusivamente parametri normativi predeterminati, di cui si contesta la corretta applicazione (per essere, in tesi, stata erroneamente assunta la base di calcolo dello “sconto” e per essere stato, comunque, annullato in sede amministrativa il d.m. di riferimento) ed essendo, di conseguenza, la pretesa azionata astrattamente qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Nel giungere a tali conclusioni, il Collegio ha ricordato che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi nei rapporti, qualificabili come concessione di servizi pubblici, tra le ASL e le strutture sanitarie convenzionate, riservate alla giurisdizione del g.o. sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla p.a. per la tutela d'interessi generali.

In tale ottica, secondo la Corte, visto che il g.o. può sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato sulla base di accordi contrattuali con l'amministrazione, rientrano nella giurisdizione del g.o. le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione, ovvero non solo quelle che attengono all'adempimento del contratto, concernenti, dunque, l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle finalizzate ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità dell'atto di autonomia privata, siano esse inerenti o estranee, originarie o sopravvenute alla sua struttura e alla sua stipula; che altresì, vi si devono includere le controversie derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte nonché i casi di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o di sussistenza di vizi che affliggano singoli atti, accertabili incidentalmente dal giudice ordinario, cui le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo.

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