Caratteri salienti dell’istituto e rimedi azionabili

Redazione Scientifica
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10 Gennaio 2017

Tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa ex art. 115 c.c.p. devono recare...

Tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa ex art. 115 c.c.p. devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, trattandosi di norma imperativa non suscettibile di essere derogata in via pattizia, finanche integratrice della volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell'inserzione automatica.

La finalità dell'istituto della revisione prezzi è da un lato quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle PA non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte; dall'altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.

L'obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, da operare sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell'amministrazione, non comporta anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l'Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti, sicché la posizione dell'appaltatore assurge a mero interesse legittimo, poiché la sussistenza dei presupposti è correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa.

L'istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell'amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest'ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l'amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l'entità della pretesa.

La posizione del privato contraente si articolerà nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all' an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum, ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale, questioni che rientrano entrambe nella giurisdizione del GA per effetto dell'art. 133, lett. e), punto 2), c.p.a.

Il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo attivando su istanza di parte un procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione dovrà svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell'adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l'importo; in caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell'appaltatore, quest'ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall'Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l'accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all'amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa.

I risultati del procedimento di revisione prezzi sono espressione di facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge.

A fronte di espressa richiesta rivolta dall'appaltatore, sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di avviare l'istruttoria al fine di accertare se competa ed eventualmente in che misura il compenso revisionale facendo applicazione dell'indice FOI, criterio oggettivo che permette di conferire un principio di salvaguardia al sinallagma contrattuale e, nello stesso tempo, preservare gli equilibri della finanza pubblica, fermo restando che laddove l'impresa dimostri durante l'istruttoria l'esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la deroga all'indice FOI, la quantificazione del compenso revisionale potrà effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici ovvero sulla base dello stesso criterio individuato nel contratto di appalto.