La sospensione cautelativa dell’aggiudicazione non implica alcun difetto di interesse alla sua impugnazione

Redazione Scientifica
10 Gennaio 2017

La mera sospensione in via di autotutela dell'atto, ovvero un provvedimento interinale non ancora concretizzatosi né in una revoca, né in un annullamento...

La mera sospensione in via di autotutela dell'atto (ovvero un provvedimento interinale non ancora concretizzatosi né in una revoca, né in un annullamento) attiene solamente (e provvisoriamente) agli effetti del provvedimento ovvero alla sua efficacia; di conseguenza, essa non implica alcun difetto di interesse ai fini della proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione, dalla cui legittimità o illegittimità – secondo le censure che vengono dedotte – soltanto dipende la lesione dell'interesse azionato.

Nello specifico rito degli appalti nel processo amministrativo, in difetto di esplicita disposizione normativa, la sospensione cautelativa dell'aggiudicazione definitiva disposta dalla Stazione Appaltante, ancorché su preavviso di ricorso della concorrente ex art 243-bis d. lgs. n. 163 del 2006, non incide sulla decorrenza del termine breve per l'impugnazione del provvedimento di conclusione della gara.

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