La rettificabilità dell’errore materiale nella documentazione di gara

Antonella Mascolo
03 Marzo 2016

L'errore materiale nella documentazione di gara del concorrente è suscettibile di soccorso istruttorio?

L'errore materiale nella documentazione di gara del concorrente è suscettibile di soccorso istruttorio?

Come noto, gli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006 hanno procedimentalizzato un generale dovere di soccorso in capo alla stazione appaltante per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte in gara dai concorrenti.

Con ciò, il Legislatore ha inteso valorizzare il dato sostanziale – ossia l'effettiva sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente – rispetto alla mera incompletezza formale, imponendo all'Amministrazione appaltante un generale dovere di soccorso per irregolarità ed omissioni di tale stregua, in omaggio ai principi di proporzionalità e di favor partecipationis.

Come è evidente, l'errore materiale costituisce una categoria concettualmente diversa rispetto alle su richiamate ipotesi di mancanza ed irregolarità della dichiarazione, rispetto a cui il Legislatore ha positivizzato il potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante.

In effetti, esso si sostanzia in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'atto e che, come tale, risulta riconoscibile ictu oculi,senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà del concorrente.

Integrando, quindi, una mera inesattezza accidentale, chiaramente riconoscibile e rilevabile da chiunque, l'errore materiale è strutturalmente inidoneo ad inficiare il reale contenuto della dichiarazione, ab imis già effettivamente regolare.

Sebbene il Codice degli Appalti non regolamenti espressamente le conseguenze della commissione da parte del concorrente di un errore materiale, la giurisprudenza ha ritenuto che, anche in tale ipotesi, non può che trovare applicazione la disciplina del soccorso istruttorio, con contestuale doverosa assegnazione al concorrente di un termine per rettificare l'originario errore materiale (Cons. St., Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854).

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