Sul sopralluogo obbligatorio e sulla documentazione da produrre in sede di gara
10 Marzo 2016
Ai fini della dimostrazione di eseguito sopralluogo è sufficiente l'autodichiarazione del concorrente?
La richiesta dell'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e, prima ancora, sulla formulazione dell'offerta, formulata dalla Stazione Appaltante con il bando di gara, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità contrattuale di quest'ultimo. La provenienza di detto documento dall'amministrazione aggiudicatrice assicura a quest'ultima maggiore tutela, a presidio dell'interesse, di ordine imperativo, alla individuazione del contraente più idoneo nonché alla correttezza e regolarità della gara e dunque in coerenza con l'interesse pubblico sotteso a tale norma di azione. Dunque, lo stesso onere non può essere surrogato da autodichiarazione del concorrente, che è priva di valore di certezza proprio dell'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante. Si tratta inoltre di un onere documentale ragionevole, posto a presidio dell'esigenza della Stazione Appaltante di poter riporre affidamento sulla serietà del concorrente e non sproporzionato, essendo agevolmente assolvibile. |