Nuove possibilità per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti di procedere ad acquisti autonomi

Luigi Seccia
26 Febbraio 2016

Con il comunicato del 8 gennaio 2016, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce alcune precisazioni conseguenti all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (la cosiddetta “Legge di stabilità 2016”) ed alle modifiche ivi apportate alla disciplina in tema di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici territoriali.

Con il comunicato del 8 gennaio 2016, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce alcune precisazioni conseguenti all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (la cosiddetta “Legge di stabilità 2016”) ed alle modifiche ivi apportate alla disciplina in tema di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici territoriali.

Il comunicato di che trattasi recepisce, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 501 della predetta legge, che, rimuovendo i limiti derivanti dalla previgente formulazione dell'art. 23-ter, comma 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, ha circoscritto ulteriormente l'obbligo di ricorso alle procedure di aggregazione/centralizzazione della spesa ex art. 33, comma 3-bis, d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 (per le quali v., L. Seccia, Nuove indicazioni dall'ANAC sull'art. 33, comma 3-bis, c.c.p., ne l'Amministrativista.it) ed ha esteso anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di importo inferiore ad € 40.000.

In considerazione di tale novella, dunque, il Presidente dell'ANAC interviene a precisare quanto già disposto nel precedente Comunicato del 10 novembre 2015 con riferimento alle modalità di rilascio del Codice Identificativo Gara (c.d. “CIG”) ed annuncia che, essendo venuto meno l'obbligo di aggregazione delle procedure indette dai Comuni per l'acquisto di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000, l'Autorità tornerà a rilasciare tale CIG a tutti i Comuni che ne facciano richiesta, ivi inclusi quelli con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti che indicano siffatte procedure autonomamente (i.e. al di fuori di una delle modalità di cui all'art. 33, comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006).

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