Nel caso di Subappalto c.d. necessario non è obbligatoria, all’atto dell'offerta, l’indicazione del nominativo del subappaltatore

Paola Martiello
10 Marzo 2017

L'indicazione del nominativo del subappaltatore all'atto dell'offerta non è obbligatoria neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione di lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, è indispensabile il loro subappalto ad imprese provviste dei relativi requisiti (subappalto c.d. necessario).

La sentenza in commento affronta la questione della eventuale necessità dell'indicazione in sede di gara, da parte delle imprese concorrenti, del nominativo delle ditte subappaltatrici, nelle ipotesi di subappalto c.d. necessario.

Nel caso in esame la Stazione appaltante, a seguito della mancata specificazione in sede di gara dei nominativi dei subappaltatori individuati e previa richiesta di regolarizzazione dell'offerta da parte dell'impresa inadempiente, aveva applicato a questa una sanzione economica di cui all'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006.

Avverso tale decisione l'impresa sanzionata adiva il Giudice di primo grado richiamando l'orientamento consolidato in materia (Cons. St., Ad. Plen., 2 novembre 2015, n. 9), secondo cui l'indicazione del nominativo del subappaltatore all'atto dell'offerta non era necessaria neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, fosse indispensabile il loro subappalto ad un'impresa provvista delle relative qualificazioni, come nel caso di specie. Secondo tale orientamento la non obbligatorietà della specificazione dei requisiti in questione si fonderebbe, oltre che sull'interpretazione letterale dell'art. 118, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 che non contempla la regola della necessaria indicazione già nella fase dell'offerta, anche sull'esame della legislazione intervenuta nel tempo in materia.

Il Collegio, pur nella consapevolezza del persistere di un diverso indirizzo (cfr. Cons. St., Sez. IV, 3 marzo 2016, n. 879), ha condiviso le suesposte conclusioni dell'Adunanza Plenaria e, pertanto, ha reputato illegittima nella vicenda in esame l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla ricorrente, ritenendo che quest'ultima nel non dichiarare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore, non era incorsa in alcuna incompletezza e/o irregolarità dell'offerta tale da comportare l'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.