Illegittimo il bando che non indica una stima del valore economico della concessione

Giacomo Quarneti
10 Marzo 2017

Deve essere annullato, per violazione dell'art. 167, 1° e 2° comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il bando di gara che non contenga l'indicazione del valore della concessione.

Deve ritenersi illegittimo il bando di gara che non contenga l'indicazione del valore della concessione, impedendo così al partecipante alla procedura di formulare la propria offerta nella più completa conoscenza dei dati economici del servizio da svolgere (TAR Toscana, Firenze, 1 febbraio 2017, n. 173; Cons. St., Sez. V, 20 febbraio 2017, n. 748; Cons. St., Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4343). In alcun modo può ritenersi che sia sufficiente l'indicazione, nel bando, della stima del numero dei possibili utenti, atteso che i commi 1° e 2° dell'art. 167 del d.lgs. n. 50 del 2016 si riferiscono a un valore di concessione «costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto» e prescrivono che il valore stimato sia calcolato al momento dell'invio del bando di concessione. L'indicazione, nel bando, della sola stima del numero dei possibili utenti è inoltre violativa del quarto comma dell'art. 167 d.lgs. n. 50 del 2016, il quale impone che il valore della concessione debba essere stimato, mediante un metodo oggettivo specificato nei documenti di concessione, in termini monetari secondo i criteri indicati dalla medesima disposizione. Detta norma ha un contenuto obbligatorio in quanto costituisce sostanziale recepimento dell'art. 8 della direttiva n. 2014/23/UE, con la particolarità – e in questo vi è una significativa differenza con la direttiva comunitaria – di non prevedere soglie minime di applicabilità o una qualche esenzione riservata alle concessioni di minore valore economico.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.