Non è necessario il possesso continuato dei requisiti di ammissione alla gara in caso di scorrimento della graduatoria

Paola Martiello
10 Marzo 2017

Quando la gara è aggiudicata ed il contratto stipulato, deve differenziarsi la posizione dell'aggiudicatario da quella delle imprese concorrenti collocatesi in posizione non utile. Per l'aggiudicatario, il momento contrattuale costituisce «l'appendice negoziale e realizzativa della procedura» e impone il mantenimento dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione, mentre per le concorrenti la procedura è da considerarsi terminata: per queste ultime l'offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell'Amministrazione e cessa quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione decida legittimamente di scorrere la graduatoria è dunque irragionevole pretendere la continuità del possesso dei requisiti per un periodo indefinito, durante il quale non c'è alcuna competizione, alcuna attività valutativa, né alcun impegno vincolante nei confronti dell'Amministrazione.

La questione affrontata nella pronuncia in commento attiene alla valutazione sul possesso continuato, da parte degli operatori economici, dei requisiti di ammissione alla gara per tutta la durata della procedura ad evidenza pubblica, in vista di un possibile scorrimento della graduatoria.

Nel caso di specie la Stazione Appaltante, a seguito dell'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione alla prima classificata (per carenza dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis), affidava l' esecuzione di un appalto di lavori all'impresa collocatasi al secondo posto in graduatoria.

Avverso tale provvedimento la terza classificata insorgeva davanti al giudice di prime cure rilevando che la perdita da parte dell'impresa aggiudicataria, per un periodo di tempo intermedio, di uno dei requisiti richiesti per la gara, costituisse causa di esclusione. Il ricorso veniva accolto.

La sentenza veniva riformata dalla pronuncia in esame con cui il Consiglio di Stato, pur richiamando facendo proprio l'orientamento maggioritario (Cons. St., Ad. Plen, 20 luglio 2015, n. 8) sulla “continuità” del possesso dei requisiti di ammissione sia al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara che per tutta la durata della procedura, a garanzia della permanenza della serietà e affidabilità dell'offerta, ne ha chiarito l'ambito di applicazione.

A parere del Collegio, il rilievo della continuità nel possesso dei requisiti utili, posto a base di un giudizio di affidabilità risiede nell'esistenza di un rapporto fra impresa ed Amministrazione, dapprima caratterizzato da un momento procedimentale in cui l'impresa formula l'offerta e si impegna a mantenerla ferma nei suoi requisiti oggettivi e soggettivi per tutta la durata della gara, e poi da un momento contrattuale in cui l'impegno si traduce in concrete obbligazioni reciproche.

Quando, tuttavia, la gara è aggiudicata ed il contratto stipulato, deve differenziarsi la posizione dell'aggiudicatario da quella delle imprese concorrenti collocatesi in posizione non utile. Difatti, osserva il Collegio, mentre per il primo, il momento contrattuale costituisce «l'appendice negoziale e realizzativa della procedura» ed impone il mantenimento dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione, per le seconde la procedura è da considerarsi terminata: l'offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell'amministrazione e cessa quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione.

Dunque, nelle ipotesi in cui l'Amministrazione decida legittimamente di scorrere la graduatoria non vi è l'indizione di una nuova selezione concorsuale, né la formulazione di nuove offerte ed in ogni caso, sottolineano i Giudici, sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non è presente alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell'Amministrazione e alcun impegno vincolante nei confronti dell'Amministrazione.

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