Motivi aggiunti in grado di appello ed art. 120, comma 7, c.p.a. nella formulazione ante d.lgs. n. 50 del 2016

Redazione Scientifica
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10 Aprile 2017

Il c.p.a. ammette i motivi aggiunti in grado d'appello al solo fine di...

Il c.p.a. ammette i motivi aggiunti in grado d'appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado, evenienza nella quale non ci si trova nella ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di prime cure (cfr., inter multas, Cons. St., Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3662; Cons. St., Sez. V, 13 maggio 2011, n. 2892; Cons. St., Sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2257, ma v. anche, ex recentioribus, Cons. St., Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5844; Cons. St., Sez. IV, 29 agosto 2013, n. 4315; Cons. St., Sez. IV, 18 aprile 2014, n. 1987; Cons. St., Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4366).

Questa fondamentale regola vale anche per le impugnative degli atti delle procedure di affidamento contratti pubblici, ove l'art. 120, comma 7, c.p.a. – nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 50 del 2016 – prevede che «i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti» solo con riferimento al primo grado di giudizio, ma non già per il grado di appello, per il cui svolgimento l'art. 120, comma 11, c.p.a. non richiama la regola del comma 7 – ma solo quelle dei commi 3, 6, 8 e 10 e, dopo la novella del 2016, anche dei commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 9 – per l'ovvia ragione che, in virtù del generale principio di cui all'art. 104, comma 3, c.p.a., non è possibile impugnare, con motivi aggiunti, un atto sopravvenuto alla sentenza già gravata né, a fortiori, è possibile impugnare la sentenza di prime cure che si sia pronunciata sulla legittimità dell'atto di gara sopravvenuto alla prima sentenza.

Il definitivo consolidarsi dell'aggiudicazione, per la mancata rituale impugnativa di questo, rende improcedibile il gravame contro il bando (v., ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 6185).