Cauzione provvisoria: intermediari finanziari e sanabilità delle irregolarotà
06 Maggio 2016
Nel caso in cui nel disciplinare di gara per l'affidamento di un appalto pubblico sia disposto che per la garanzia da presentare a corredo dell'offerta i soggetti idonei al rilascio della cauzione siano solo quelli che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, il riferimento deve essere inteso come rivolto unicamente agli intermediari di cui all'elenco ex art. 107 TUB, non anche alle finanziarie iscritte solo nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e non autorizzate dalla Banca di Italia al rilascio di fideiussioni.
Le irregolarità nella presentazione della cauzione provvisoria sono cause di esclusione in quanto dette garanzie rispondono all'esigenza di assicurare la futura esatta esecuzione dei rapporti contrattuali in una fase che precede la costituzione del vincolo contrattuale.
Le irregolarità e carenze riscontrate nella presentazione delle garanzie a corredo dell'offerta sono regolarizzabili mediante soccorso istruttorio. |