Le imprese concorrenti devono dichiarare tutte le pregresse risoluzioni contrattuali a pena di esclusione

Federica Moschella
10 Maggio 2016

In conformità all'onere collaborativo che sottende i rapporti con la pubblica amministrazione, il requisito, e i relativi obblighi dichiarativi, di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 157 del 1995 – cui corrisponde la fattispecie ex art. 38, comma 1, lett. f), ultima parte, d.lgs. n. 163 del 2006 – non può riferirsi ai soli errori commessi in precedenti rapporti con la stazione che ha indetto la gara. Le imprese concorrenti devono pertanto dichiarare, a pena di esclusione, le pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti - diverse da quella che ha bandito la gara che, normalmente, non è a conoscenza di tali fatti - atteso che tale causa di esclusione è posta a garanzia del rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che le imprese concorrenti, in linea con l'onere collaborativo che sottende i rapporti con la pubblica amministrazione, sono onerate di dichiarare, a pena di esclusione, pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara che, proprio per tale ragione, normalmente non è a conoscenza di tali fatti (v. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2245; Cons. St., Sez. III, n. 2289 del 2014; Cons. St., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4870).

In tal senso, il requisito dell'assenza di un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 157 del 1995 – cui corrisponde la fattispecie ex art. 38, comma 1, lett. f), ultima parte, d.lgs. n. 163 del 2006 –, e sui correlati obblighi dichiarativi, non può riferirsi ai soli errori commessi in precedenti rapporti con la stazione che ha indetto la gara, in quanto la causa di esclusione si fonda sulla necessità di garantire l'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Nella specie, è emerso che l'impresa – seconda classificata – che ha proposto appello principale, era a suo tempo incorsa in grave errore professionale nell'ambito di un precedente contratto d'appalto, intercorso con un'Amministrazione comunale, avente ad oggetto il servizio di manutenzione di dotazioni antincendio; il Comune, invero, aveva disposto la risoluzione di tale contratto, con la motivazione che l'aggiudicataria, entro 7 giorni, avrebbe dovuto notificare per iscritto all'Amministrazione comunale il nominativo di un responsabile tecnico, munito della facoltà e dei mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardavano l'adempimento contrattuale di natura tecnica e degli obblighi contrattuali, mentre l'impresa indicava il nominativo di una persona non propria dipendente e di cui non poteva assicurare né la disponibilità incondizionata né la competenza richieste, cosicché nessuno si presentava per la consegna dei lavori, con la conseguenza che veniva a mancare uno degli elementi indispensabili per l'esecuzione del servizio affidato, unitamente all'accertata mancata disponibilità dei mezzi richiesti.

Il Collegio, pertanto, applicando il suddetto principio di diritto alla fattispecie concreta, ha rilevato che la dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 12 d.lgs. n. 157 del 1995 imposta dalla lettera di invito, quale effettuata dall'appellante principale, doveva qualificarsi non conforme a verità, determinandone l'estromissione dalla gara.

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