Verifica di congruità delle offerte anomale e condizioni favorevoli a fronte del ricorso al subappalto

Redazione Scientifica
10 Luglio 2017

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta nelle gare di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione...

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta nelle gare di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione, sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di irrazionalità o evidenti contraddizioni logiche. Tuttavia a fronte di tali ipotesi il giudizio non invade la sfera di merito riservata all'amministrazione ove rilevi la chiara incongruità della motivazione circa l'apprezzamento dell'anomalia. In particolare, in casi di ribassi particolarmente consistenti è necessaria una istruttoria particolarmente adeguata e rigorosa ed una conseguente motivazione congrua e dettagliata.

La serietà di una offerta, in sede subprocedimentale di verifica dell'anomalia, deve essere considerata con riguardo all'eventuale ricorso al subappalto, per esempio, tenendo conto delle agevolazioni salariali o di trattamenti fiscali di favore di cui possono fruire le imprese subappaltatrici, al fine di contenere i costi della manodopera, e in tal modo sottoponendo, in maniera seppure indiretta e mediata, le offerte dei subappaltatori ad una verifica causata dalla verifica dell'offerta dell'appaltatore, non essendo tuttavia sufficiente giustificare l'offerta attraverso il mero richiamo alla possibilità di subappalto a prezzi più favorevoli, rispetto a prezzi già sospettati di anomalia.

Il subappalto non può essere invocato di per sé quale elemento di giustificazione dell'offerta anomala, poiché esso si traduce in un sostanziale trasferimento dell'anomalia sul subappaltatore, la cui (sub) offerta si sottrae, peraltro, al vaglio della commissione. Dunque, attraverso l'analisi tecnica di dettaglio fornita dall'offerente, l'amministrazione deve valutare tutti i profili di sostenibilità della stessa, non solo sotto il profilo strettamente tecnico-economico-organizzativo ma anche giuridico, come il rispetto del limite previsto per il ricorso al subappalto.

Nella fase di verifica dell'anomalia non possono essere invocati i contratti di subappalto o di subfornitura, perché, altrimenti, si opererebbe un sostanziale trasferimento della anomalia al subappaltatore, la cui (sub) offerta si sottrae al vaglio della commissione di gara.

Anche se è possibile, per un'impresa concorrente alla gara, giustificare il forte ribasso dell'offerta praticata tenendo conto delle agevolazioni salariali e dei trattamenti fiscali preferenziali di cui le imprese subappaltatrici eventualmente godano, tali da spiegare il contenimento dei costi della mano d'opera, senza con ciò automaticamente violare il principio di cui all'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, purtuttavia tale possibilità presuppone necessariamente – per non distorcersi la concorrenza tra i partecipanti alla gara – l'esatta indicazione delle generalità delle subappaltanti medesime e dei relativi, eventuali benefici fiscali o di altra natura in grado di consentire il prefigurato contenimento dei costi – nonché la tipologia dei contratti collettivi applicati – così da consentire un effettivo esercizio dei poteri/doveri di controllo da parte della stazione appaltante.

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