Sul divieto di frazionamento di cui all’art. 261 del d.P.R. n. 207 del 2010

Redazione Scientifica
10 Luglio 2017

Per i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 263, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010...

Per i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 263, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 è ammesso, seppure con le precisazioni stabilite dall'art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, il cumulo («devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento») e, quindi, ciascun requisito può essere raggiunto cumulando, nei limiti previsti dalla legge, i requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento, mentre per i servizi di punta, invece, il divieto di frazionamento previsto dall'art. 261, comma 8, d.P.R. n. 207 del 2010, letto in connessione sistematica con le altre ipotesi di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b) e d), impone che per ciascuna classe e categoria si faccia riferimento al singolo componente e non possano essere cumulati i requisiti posseduti da due, o più, componenti del raggruppamento, con la conseguenza che i due servizi devono essere stati svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento.

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